A norma dell'art. 17, comma 5, del D.P.R.4 settembre 2002, n. 254 i consegnatari provvedono alla rinnovazione degli inventari
- A.almeno ogni cinque anni previa effettiva ricognizione dei beni
- B.almeno ogni tre anni previa effettiva ricognizione dei beni
- C.almeno ogni dieci anni previa effettiva ricognizione dei beni
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A. almeno ogni cinque anni previa effettiva ricognizione dei beni